Statuto


Operazione Arcivernice

Statuto

Art. 1
Denominazione – Sede

1.1.
È costituita, a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, un’associazione denominata Operazione Arcivernice [in seguito abbreviata con la sigla OA], con sede in Genova, Via Eugenio Ruspoli 7/8, CAP 16129.
OA non ha connotazioni partitiche né confessionali e non persegue finalità di lucro. Essa agisce nella massima indipendenza e nel rispetto della libertà di coloro che ne fanno parte, purché queste non siano in contrasto con il presente Statuto.

Art. 2
Scopi e finalità

2.1.
OA persegue lo scopo di sensibilizzare il pubblico ad una visione organica, globale e non settoriale delle più diverse espressioni artistiche e culturali, e in particolare di valorizzare i beni culturali attraverso la cosiddetta canzone d’autore. Per realizzare tale finalità, OA potrà promuovere concerti, rassegne, spettacoli teatrali ed happening nei quali la presenza della canzone d’autore costituisca il principale presupposto, emotivo e concettuale, per un’adeguata sottolineatura delle valenze culturali e delle potenzialità di accrescimento conoscitivo e di promozione turistica di:

  • siti archeologici, percorsi aree e luoghi d’interesse paesistico e naturalistico, urbanistico e architettonico, storico e artistico;
  • ambienti urbani e suburbani di vario rilievo (anche storico-sociale ed archeologico-industriale), monumenti e musei, collezioni e raccolte;
  • attività, riti e manifestazioni di rilevante interesse etno-antropologico;
    qualsiasi altro luogo, evento, attività o contesto che inerisca all’oggetto sociale sopra descritto.

2.2.
OA potrà inoltre promuovere la conoscenza della propria attività e, più in generale, la discussione sui procedimenti per la valorizzazione dei beni culturali attraverso l’organizzazione di seminari, dibattiti, tavole rotonde e mostre, nonché attivando specifiche ricerche e gestioni di banche dati.

2.3.
OA si prefigge, ancora, di:

  • sensibilizzare alle proprie finalità Enti Pubblici e privati, aziende, Università e istituti di ricerca;
    fornire, anche attraverso un apposito sito Internet, costante aggiornamento sulla propria attività;
  • produrre scritti e audiovisivi per la documentazione e divulgazione delle proprie iniziative;
  • svolgere opera di confronto e, per quanto possibile, di coordinamento con esperienze analoghe.
Art.3
I Soci

3.1.
Sono soci di OA tutti coloro che, condividendone ed accettandone le finalità, ne abbiano sottoscritto il progetto di costituzione.

Sono altresì soci le persone (o enti) la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Le successive adesioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Le domande devono essere presentate da almeno due soci.

Art.4
Decadenza, Esclusione, Rinuncia

4.1.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.

4.2.
L’esclusione per gravi motivi da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei presenti e con voto segreto.

4.3.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di socio, presentando comunicazione scritta.

4.4.
Il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta l’automatica decadenza dalla posizione di socio.

4.5.
Chi recede da OA, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art.5
Socio Onorario

5.1.
L’assemblea può conferire, con deliberazione a maggioranza assoluta dei presenti, la qualifica di Socio Onorario a coloro che àbbiano particolari benemerenze nei settori di competenza di OA.

Art.6
Organi di OA

6.1.
Sono organi di OA:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.7
Retribuzione

7.1.
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto di OA.

Art.8
Convocazione dell’assemblea

8.1.
I soci sono convocati in assemblea dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice &emdash; o anche via fax o posta elettronica &emdash; agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’assemblea. L’assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede legale, purché in Italia.

8.2.
L’assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno.

I compiti dell’assemblea sono:

  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
  • approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Presidente, il Segretario Generale e gli altri componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
  • stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo;
  • modificare lo statuto e l’atto costitutivo;
  • quant’altro a essa demandato dalla Legge o dallo Statuto.

8.3.
L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

Art.9
Deliberazioni dell’assemblea

9.1.
Le assemblee sono valide con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.
Le assemblee indette per l’elezione degli organi di OA sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei soci. Le deliberazioni comunque vengono assunte a maggioranza dei presenti e, ove riguardino persone, a scrutinio segreto.
Possono partecipare all’assemblea e alle votazioni solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

9.2.
Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto, per sciogliere OA e assumere le conseguenti deliberazioni relative alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio sociale, debbono essere presenti in prima convocazione almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione debbono essere presenti almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Le deliberazioni relative vanno assunte a maggioranza assoluta dei presenti ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

9.3.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consigliere. Spetta al Presidente constatare la validità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’assemblea.

Art.10
Consiglio Direttivo

10.1.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario Generale, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Alle sedute del Consiglio Direttivo viene invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

10.2.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o il Segretario Generale o almeno un terzo dei suoi componenti lo ritengano opportuno e comunque una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

10.3.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • estendere il regolamento interno dell’associazione;
  • formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta;
  • predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
  • stabilire la quota associativa annuale;
  • deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  • proporre all’approvazione dell’assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
  • altre deliberazioni non riservate ad organi specifici di OA;
  • acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
  • stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
  • concedere fideiussioni e altre garanzie;
  • nominare nel proprio seno il Tesoriere di OA;
  • delegare a un Segretariato Organizzativo in via generale o particolare la trattazione e la definizione di una o più questioni;
  • eseguire ogni altro compito spetti per Legge al Consiglio Direttivo.

10.4.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive decadono di pieno diritto. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto, compresi in questo caso gli eventuali assenti alla deliberazione, nomina i membri che reintegrano i membri decaduti o dimissionari o che comunque debbano essere sostituiti.

Art.11
Il Presidente

11.1.
Il Presidente presiede e convoca l’assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando il corretto svolgimento dell’attività di OA.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica di OA, di cui firma gli atti.

Art.12
Il Segretario Generale

12.1.
Il Segretario Generale sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento.
In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Segretario, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

12.2.
Il Segretario Generale, o un membro a ciò designato dal Consiglio Direttivo, cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame e all’ approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.
Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi soci.
Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali dei soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
Firma, d’incarico del Presidente, la corrispondenza, i mandati di pagamento.

Art.13
Il Tesoriere

13.1.
Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza di OA da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti a ogni richiesta, sia del Presidente sia del Collegio dei Revisori dei Conti.
Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

13.2.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso uno o più Istituti di Credito indicati dal Consiglio Direttivo.
Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale, con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: Presidente, Segretario Generale, Tesoriere.
Ogni sei mesi il Tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

13.3.
Il Tesoriere tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.
Provvede alle piccole spese, per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

Art.14
Revisori dei Conti

14.1.
I Revisori dei Conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

14.2.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.15
Finanziamento di OA

15.1.
Le spese occorrenti per il funzionamento di OA sono coperte dalle seguenti entrate:

  • le quote ordinarie dei soci;
  • entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  • le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati.

15.2.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio di OA.

15.3.
I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede di OA almeno dieci giorni prima della convocazione dell’assemblea.

15.4.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art.16
Fondo di Costituzione

16.1.
Il fondo è costituito dalle contribuzioni volontarie che i Soci Fondatori fanno alla costituzione di OA.
I soci ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

Art.17
Scioglimento

17.1.
Nel caso di cessazione dell’attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

17.2.
In caso di scioglimento di OA, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto per finalità di pubblico interesse.

Art.18
Controversie

18.1.
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.